1. La definizione dei piani regionali di recupero e di rilancio della Via Francigena è realizzata mediante un accordo di programma concluso attraverso apposita conferenza di servizi convocata dal presidente di ciascuna regione interessata, cui concorrono con i propri rappresentanti le province, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali interessati.
2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 provvede a individuare il piano di spesa pluriennale per gli interventi attuativi del programma regionale di recupero e di rilancio della Via Francigena.