Art. 4.

      1. La definizione dei piani regionali di recupero e di rilancio della Via Francigena è realizzata mediante un accordo di programma concluso attraverso apposita conferenza di servizi convocata dal presidente di ciascuna regione interessata, cui concorrono con i propri rappresentanti le province, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali interessati.
      2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 provvede a individuare il piano di spesa pluriennale per gli interventi attuativi del programma regionale di recupero e di rilancio della Via Francigena.

 

Pag. 5


      3. Il presidente della regione inoltra, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del programma regionale di recupero e rilancio di cui al comma 1 al comitato nazionale di cui all'articolo 3. Entro i sessanta giorni successivi il comitato nazionale, sulla base della validità e della fattibilità dei piani presentati, provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 2 fra le regioni.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede al finanziamento dei piani adottati, la cui esecuzione rimane di esclusiva competenza delle singole regioni.